Superbonus 110%
 

Cosa è il Bonus 110%

  • Riqualificazione energetica
  • Riduzione del rischio sismico

La misura consente di effettuare i lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico da parte dei proprietari di immobili ad uso abitativo o per interi condomini in modo estremamente vantaggioso sotto il profilo economico, grazie ai meccanismi di agevolazione basati o sulle detrazioni del costo dei lavori svolti, o sulla possibilità di optare per la cessione del credito di imposta ovvero per lo sconto in fattura.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

• condomìni
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
• Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Per poter accedere alla misura ci sono dei vincoli: gli interventi che permettono di accedere al bonus, difatti, devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dimostrabili attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape) che viene rilasciato da un tecnico abilitato. Nel caso in cui non fosse possibile passare di due classi, basta che almeno una arriva alla più alta possibile da riconoscere sempre tramite Ape.

Gli interventi coperti dal credito di imposta al 110 riguardano il cosiddetto cappotto termico, che deve interessare più del “25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

Il Superbonus, inoltre, spetta in caso di:

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
• interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Ognuna di queste voci ha un limite di spesa che si aggira, in media, da un minimo di 15mila ad un massimo di 50mila euro come nel caso del cappotto termico per “edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

Questi interventi sono detti “trainanti”, ma rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi fatti in modo congiunto all'isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

• interventi di efficientamento energetico
• installazione di impianti solari fotovoltaici
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Per quanto riguarda l’adeguamento antisismico – che può essere richieste nelle zone 1, 2 e 3 – è possibile anche accedere ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

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